Rang: Melina, SCSG Wir gratulieren unseren Junioren für ihre tolle Leistung und bedanken uns beim Juniorenobmann Stephan und seinem engagierten Team für ihren grossen Einsatz! Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi. Information on the environment for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public 1. 4. 1. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6); detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti. 8. 6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente. La FAO ha adottato nel 2001 un piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che la Comunità ha approvato. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l’applicazione immediata delle misure di cui all’articolo 38. sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare la pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2847/93. Rieti – Regolamento 2016 pesca Rieti (new) Modulistica completa pesca Roma provincia – Licenza pesca Roma – Regolamenti vari provincia di Roma – Contatti Ufficio Caccia e Pesca Provincia di Roma (aggiornato gennaio 2017) Viterbo . ), Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin ( Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate le informazioni. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato. Ha validità di 6 … 3. La Commissione identifica i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma dell’articolo 25 sono sufficienti per presumere una partecipazione a pesca INN e giustificano quindi un’indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato. Per esercitare l'esercizio di pesca bisogna munirsi di tesserino. (7) Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (GU L 121 del 12.5.1994, pag. Importazione indiretta di prodotti della pesca. Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. 1 La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate: a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera; a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci; ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all’articolo 13 e a convalidare tali certificati; ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci; ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4; a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e, Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13. 2. 7. Per tenere in debito conto la dimensione internazionale della pesca INN, è essenziale che la Comunità adotti le misure necessarie per assicurare una migliore osservanza delle norme della politica comune della pesca. A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all’articolo 39 nei confronti dei paesi terzi considerati. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza: tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o. Use, Other sites managed by the Publications Office, Display all documents published in this Official Journal, Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento, Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin, Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, Portal of the Publications Office of the EU. Art. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 nel luogo di entrata o in quello di destinazione. 2. Mi piace ricevuti 18 Punti 538 Messaggi 94. 3. 1). Little Denticiaro. 3. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare: la cessazione immediata delle attività di pesca; l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; la sospensione dell’autorizzazione di pesca. I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono: lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro; un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2; riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione; un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento; l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche; se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché. Le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare tutte le verifiche che reputano necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Current consolidated version: 09/03/2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj, REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999. Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2. La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette ai paesi terzi interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica. Castagnamo. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. 3. (2) Parere espresso il 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Bagno 99. 1. Ti trovi in: Home > Aree Tematiche. 3. Stats. Le autorità competenti degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato. il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN. 3. Fiera di San Martino 2019. n. 87/90, art. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15. This video is unavailable. 1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento. Nicola77. Nella notifica essa include le seguenti informazioni: la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili; la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati; il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni; le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’articolo 38. il peschereccio iscritto è affondato ovvero è stato smantellato. 379 guests. New Topic. di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati. 2. La pesca INN nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato è assimilata a quella effettuata nelle acque marittime di paesi terzi. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici») e ha aderito all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite («accordo FAO»).